11/03/2015

Jobs act le novità principali

A seguito dell'entrata in vigore della legge 183/14, lo scorso mese di febbraio il Governo ha approvato i primi decreti attuativi del cd. Jobs Act

Vediamo in sintesi i principali cambiamenti:

·         CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, FINE DEL REINTEGRO: Il reintegro sarà possibile solo in caso di licenziamento nullo, discriminatorio, disciplinare (previo vaglio del giudice). Negli altri casi di licenziamento ingiustificato la tutela è solo economica, legata al periodo di lavoro prestato (due mensilità per anno – min. 4 max 24 mesi).

·         INDENNIZZO MONETARIO ANCHE PER LICENZIAMENTI COLLETTIVI: Il regime dell'indennizzo monetario vale anche per i licenziamenti collettivi in caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta sui lavoratori da licenziare (da 4 a 24 mensilità).

·         DEMANSIONAMENTO: in caso di processi di ristrutturazione o riorganizzazione l'impresa può modificare le mansioni del lavoratore fino a un livello inferiore senza modificare il suo trattamento economico.

·         PART TIME: le parti possono pattuire clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell'orario di lavoro o la variazione in aumento dell'orario di lavoro nel part time.

·         CAMBIA L'ASPI, ARRIVA LA NASPI, NUOVA ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE: chi perde il lavoro ha almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni ha diritto a un sussidio pari alla metà delle settimane per le quali si sono versati contributi. Può durare al massimo 24 mesi. Si introduce un trattamento di disoccupazione (Dis-Col) anche per chi ha contratti di collaborazione.

·         STOP CONTRATTI PROGETTO: Non potranno essere stipulati contratti progetto. Quelli in essere potranno proseguire fino alla scadenza ma dal 1 gennaio 2016. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi che prevedono discipline specifiche in ragione delle particolari esigenze produttive.

·         CONTRATTO TEMPO DETERMINATO NO MODIFICHE, RESTA JOB ON CALL: Il contratto a termine mantiene la durata massima a 36 mesi, con un'estensione del contratto di somministrazione e conferma del contratto a chiamata. Per il voucher viene elevato il tetto dell'importo per il lavoratore da 5.000 a 7.000 euro mantenendolo nei limiti della no tax area.

·         PIU' TEMPO PER CONGEDO PARENTALE: per prendere il congedo parentale facoltativo (sei mesi in complesso) si avrà tempo fino ai 12 anni di vita del bambino (adesso l'età massima à 8). Sale da tre a sei anni l'età entro la quale il congedo facoltativo che si prende è retribuito parzialmente (al 30%).

FONTE ANSA